28 Marzo 2014
Appalti, inapplicabile lo scorporo del costo personale
La norma che esclude il costo della manodopera dal calcolo del massimo ribasso negli appalti per le opere pubbliche non può essere applicata senza incorrere in criticità per imprese e stazioni appaltanti e senza ingenerare effetti distorsivi del mercato. In sostanza è inapplicabile. E’ la conclusione a cui giunge l’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici nella segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 inviata al Governo. Il comma 3-bis dell'art. 82 del Codice dei Contratti (Dlgs. 163/206), introdotto dal Dl. 21 giugno, n.69 (cd. "decreto del Fare"), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha stabilito che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale.