10 Luglio 2015

Lavori oltre i 150 mila euro: nuove istruzioni dall’ANAC

L’Autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C. con il comunicato pubblicato il 19 giugno scorso, ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti, concernenti oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio, a seguito dell’adozione in settembre 2014 del bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. Al riguardo, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell’adeguamento da parte dell’Autorità del bando-tipo n. 2, si sono rese necessarie ulteriori indicazioni per le stazioni appaltanti.

In tema di oneri di sicurezza aziendali, si richiama la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 del Consiglio di Stato, che ha chiarito che l’omessa specificazione, in fase di offerta, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice Appalti e comporta, perciò, l’esclusione dalla procedura. Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio espresso nella pronuncia e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, l’ANAC dispone che le stazioni appaltanti debbano prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Nei bandi dovrà quindi essere inserita la formula: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».

Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’ANAC, altresì, suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

In tema di soccorso istruttorio, l’ANAC spiega che le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio dall’art. 39, comma 1 del decreto Semplificazioni (Dl. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014). Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Più in generale, sulla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rimanda alle linee guida ITACA.

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