DURC di congruità

E’ in vigore dal 1° novembre 2021 il decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 che definisce il nuovo obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La verifica di congruità della manodopera riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, la verifica della congruità si applica:

• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

La verifica della congruità della manodopera impiegata è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

La mancata regolarizzazione o l’esito negativo della verifica della congruità comporta la segnalazione alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI) ed incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC ON-LINE.

La CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha rilasciato la piattaforma Ediconnect raggiungibile dal sito www.congruitanazionale.it per svolgere tutte le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità. Il sistema controlla la congruità dell’incidenza della manodopera sul valore finale dell’opera, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi oltre ad una certa soglia di valore.

Per comprendere le modalità con cui vengono effettuati i conteggi di manodopera relativi allo svolgimento della verifica di congruità e consentire all’impresa di acquisire confidenza con il funzionamento della verifica di congruità, dalla homepage di CNCE_EdilConnect è disponibile un simulatore di congruità, che consente di stimare per ogni specifico contratto quale sarà l’importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

La richiesta di attestazione di congruità può essere effettuata:

– dall’impresa affidataria dall’area riservata di CNCE_EdilConnect
– dal committente o delegato dell’affidataria dalla homepage del portale, attraverso l’indicazione del «codice univoco di congruità» del cantiere e del «codice di autorizzazione», visualizzabile solo dall’impresa principale o dall’operatore della Cassa, da un suo delegato o dal committente.

Il cantiere deve essere inserito solo dagli appaltatori e non dai subappaltatori. Se l’appaltatore indica il subappaltatore nel cantiere, il cantiere sarà automaticamente visualizzato su EdilConnect; se il cantiere non è visibile, il subappaltatore deve contattare l’appaltatore e chiedergli l’inserimento del cantiere o la verifica dei dati. Nel caso in cui questo non sia possibile, il subappaltatore può proseguire nell’inserimento del cantiere, ma sarà necessario successivamente riunificarlo con quello dell’appaltatore.

Per ulteriori approfondimenti la CNCE ha predisposto il Manuale CNCE-EdilConnect e un documento di FAQ aggiornato costantemente.