27 Luglio 2015

Via libera al modello unico per la Super Dia

Si stringono i tempi dell’iter di semplificazione della modulistica unica in edilizia. La Conferenza Unificata ha approvato nei giorni scorsi il modello unico per la cosiddetta Super Dia, cioè la Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire, utilizzabile per nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie pesanti e ristrutturazioni urbanistiche (di cui all’articolo 22, comma 3 del Testo Unico Edilizia). Ora le Regioni e i Comuni, avranno 90 giorni per adottare la nuova modulistica sulla base delle specifiche normative locali di settore dove lo strumento è previsto (come ad esempio in Piemonte, Liguria, Lazio, Lombardia).

Il documento si compone di 24 pagine relative a: dati del titolare e dichiarazione del possesso di un diritto reale; atti di assenso necessari; qualificazione dell’intervento e localizzazione dello stesso; descrizione sintetica dell’intervento; regolarità urbanistica e precedenti edilizi; calcolo del contributo di costruzione dovuto; tecnici incaricati; relazione tecnica asseverata; vincoli di tutela esistenti; rispetto della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; imprese esecutrici; rispetto obblighi imposti dalle normativa regionali; assenza di limitazioni dei diritti dei terzi.

Entrando nel dettaglio nei casi di edilizia libera, la Super Dia in alternativa al permesso di costruire è consentita nei casi di:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  •  interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Il nuovo modulo per la super Dia è solo l’ultimo della serie dei modelli unificati e standardizzati (Scia, permesso di costruire, comunicazione inizio lavori) messi a punto dal Governo per ridurre costi e tempi per rilascio dei titoli edilizi a carico di imprese e cittadini: secondo le ultime stime, gli oneri amministrativi sostenuti nel settore dell’edilizia, ammontano a circa 4,4 miliardi di euro all’anno. Il passo successivo sarà la definizione del Regolamento unico edilizio, probabilmente entro novembre 2015, che metterà fine all’elevata differenziazione delle procedure edilizie, anche contraddittorie tra loro, tra un Comune e l’altro.

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