Statuto

STATUTO

ANAEPA – CONFARTIGIANATO EDILIZIA

Modificato dall’Assemblea il 24 giugno 2021

 

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1 (Costituzione)

1.1.  È costituita, con sede in Roma l’Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed Attività Affini, in forma abbreviata “ANAEPA” che assume la denominazione “Confartigianato Edilizia”. Per attività affini, s’intendono le categorie ed i settori che applicano il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia.

1.2.  L’Associazione è articolazione settoriale della Confartigianato Imprese (già Confederazione Generale dell’Artigianato e delle Imprese), di seguito denominata “Confederazione”, nella cui struttura organizzativa si inserisce.

Art. 2  (Scopi)

2.1.  L’Associazione ha carattere sindacale, ed è apartitica, autonoma, indipendente e senza fini di lucro.

2.2.  In generale, l’Associazione si propone di promuovere e sviluppare la coscienza sindacale e organizzativa degli artigiani è delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni, .ed in particolare, si pone i seguenti scopi:

a) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione e Autorità;

b) coordinare sul piano nazionale, comunitario ed internazionale l’azione sindacale di categoria stabilendo i criteri e gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione dei problemi rappresentati;

e) partecipare, in rappresentanza degli associati, alle trattative per la definizione dei rapporti di lavoro ed alla stipulazione dei relativi contratti od accordi uniformandosi alle direttive ed alle linee guida di carattere generale stabilite dalla Confederazione;

d) curare la costituzione di organismi societari, anche cooperativistici e consortili, aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, informatica, produttiva e professionale, nel1’interesse delle imprese rappresentate;

e) tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria struttura di sistema anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere – l’identità e la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;

f) promuovere la formazione quale strumento fondamentale sia per la crescita delle imprese associate che per la qualificazione dei ruoli di rappresentanza.

g) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.

Art. 3  (Sede e durata)

3.1.  L’Associazione ha sede in Roma – via San Giovanni in Laterano, 152 e può istituire uffici anche in altre località in Italia e all’estero in accordo con la Confederazione. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

TITOLO II ARTICOLAZIONE SINDACALE, ADESIONE, CONTRIBUTI, ORGANIZZAZIONE

Art. 4 (Articolazione sindacale)

4.1.  L’Associazione comprende due raggruppamenti di settore e mestiere nazionali:

    1. dell’edilizia e affini;
    2. dei decoratori e pittori.

4.2.  L’Associazione inquadra sul piano nazionale i gruppi di settore e mestiere artigiani e della piccola e media impresa suddetti, costituiti unitariamente nell’ambito delle Associazioni provinciali e delle Federazioni regionali aderenti alla Confederazione.

Art.5 (Organizzazioni aderenti)

5.1.  L’ordinamento dell’Associazione è costituito su base territoriale e regionale, nell’ambito delle Associazioni territoriali e Federazioni regionali che aderiscono alla Confederazione.

5.2.  Presso ogni Associazione territoriale e Federazione regionale è istituita una corrispondente sezione di Confartigianato Edilizia con una struttura organizzativa in grado di rappresentare un efficiente punto dì riferimento per gli associati ed un valido coordinamento con tutti i livelli della struttura

5.3  I presidenti territoriali di Confartigianato Edilizia eleggono, nell’ambito di Assemblee regionali, i presidenti regionali che formano, a livello nazionale, l’Assemblea dell’Associazione.

 Art. 6 (Modalità di adesione – soci)

6.1.  L’adesione all’Associazione è implicita nell’atto di adesione delle Associazioni territoriali aderenti alla Confederazione.

6.2.  Parimenti, l’appartenenza all’Associazione è contestuale e conseguente all’atto di adesione del singolo associato all’Associazione territoriale di competenza aderente alla Confederazione.

Art. 7 (Contributi)

7.1.  La riscossione dei contributi, costituiti dalle quote nazionali di adesione contrattuale, avviene di norma, direttamente da parte dell’Associazione nazionale, attraverso convenzione con ANCE ovvero dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse.

7.2.  Eventuali ulteriori contribuzioni associative sono stabilite all’atto di approvazione del bilancio preventivo dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare ed emana direttive circa la riscossione e ripartizione.

 Art. 8 (Cessazione dell’adesione)

8.1.  La qualità di aderente cessa nei casi e con le modalità previste in caso di cessazione dell’adesione alla Confederazione.

 

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 (Organi dell’Associazione)

9.1.  Sono Organi dell’Associazione:

–   l’Assemblea (artt. 10-11);

–   il Presidente ( 11.3, lett. a); art. 12);

–   la Giunta esecutiva (art. 3, lett. c); artt.13-14)

–   il Collegio dei revisori dei conti ( 15).

9.2.  Per ricoprire le cariche sociali – e, più in generale, per esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo – è necessario essere regolarmente associati (art.6) ed in regola con il pagamento delle quote sociali versate direttamente o indirettamente all’Associazione (art. 7, 1° comma).

9.3.  Tutte le cariche sociali di natura elettiva hanno la durata di un quadriennio e possono essere rinnovate per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Tale limitazione vale separatamente per ciascuna carica.

9.4  Coloro che non partecipano alle riunioni degli Organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica. Le vacanze verranno integrate per cooptazione dall’Organo interessato, su proposta del Presidente.

Art. 10 (Assemblea)

10.1.  L’Assemblea è costituita dai Presidenti regionali e da un rappresentante per ogni regione designato dalla relativa Federazione regionale.

10.2.  Le regioni in cui la rappresentatività della categoria sia superiore al 10% della inedia nazionale di presenza della categoria medesima tra gli associati alla Confederazione (abbinati INPS) esprimono, attraverso le Federazioni regionali di riferimento, tre membri aggiuntivi in seno all’Assemblea, assicurando la presenza di entrambi i raggruppamenti di settore e mestiere di cui all’articolo 4.

10.3.  Le regioni in cui la presenza della categoria tra gli associati alla Confederazione (abbinati INPS) sia superiore alla soglia stabilita dalla media di cui al punto precedente, esprimono attraverso le relative Federazioni regionali, una quota aggiuntiva di rappresentanti in seno all’Assemblea pari a un componente ogni 1.500 associati, oltre tale soglia.

10.4.  Partecipano altresì all’Assemblea, a titolo consultivo, senza diritto di voto, il “Past President” dell’Associazione nonché i Presidenti “pro tempore” delle Casse Edili Artigiane e della piccola e media impresa promosse o costituite per iniziativa delle organizzazioni regionali e/o territoriali aderenti all’Associazione e alla Confederazione, che risultino in regola con il pagamento delle quote di adesione contrattuale nazionale.

10.5.  L’Assemblea dura in carica un quadriennio.

10.6.  L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria almeno due volte l’anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, con avviso spedito mediante strumento che provi la ricezione, almeno 14 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e della materia da trattare. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto fino a 7 giorni con deliberazione della Giunta esecutiva.

10.7.  È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea da remoto con modalità che assicurino lo svolgimento della riunione in assenza di partecipazione fisica degli intervenuti, che potranno essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

–  nel caso di svolgimento dell’assemblea da remoto, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea sarà quello in cui è presente il Presidente anche se il segretario della riunione concorrerà da remoto alla formazione e, poi, alla sottoscrizione del verbale;

– che sia consentita al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

–   che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

–   che siano indicati nell’avviso di convocazione le piattaforme e modalità tecniche di partecipazione alla riunione.

–   il processo verbale delle riunioni assembleari viene firmato anche digitalmente (specie se la riunione si tiene da remoto) dal Presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

10.8.  L’Assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10.9.  Trascorsa un’ora da quella fissata ne11’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un quarto dei componenti, salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22.

10.10.  In caso di impedimento, il membro effettivo può delegare un altro componente con diritto di voto della medesima regione in seno all’Assemblea. Ciascun componente potrà ricevere una sola delega.

10.11.  Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo che per la elezione delle cariche sociali che ha luogo per scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea all’unanimità non decida diversamente. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto Presidente o del vice Presidente vicario se ne fa le veci.

10.12.  Sono fatti salvi i casi previsti agli articoli 21 e 22.

10.13.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente vicario.

10.14.  Alle riunioni dell’Assemblea assiste il Collegio dei revisori dei conti.

10.15. Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione ed il cui contenuto farà piena fede.

Art. 11 (Compiti dell’Assemblea)

11.1.  L’Assemblea dell’Associazione ha il compito di definire, in sintonia con la Confederazione, le linee generali di politica sindacale e programmatica per il raggiungimento degli scopi sociali.

11.2.  In particolare, l’Assemblea:

a.  discute i temi di carattere sindacale, con particolare riguardo ai contratti collettivi di lavoro, nonché fornisce le relative direttive in materia;

b.  fornisce gli indirizzi ai gruppi di settore e mestiere costituiti nell’ambito delle Associazioni Territoriali e delle Federazioni Regionali aderenti, per lo svolgimento della loro attività, al fine di un armonico coordinamento dell’azione dell’Associazione;

c.  esamina e approva i bilanci preventivo e consuntivo e le rispettive relazioni;

d.  determina eventuali ulteriori contributi associativi (art. 7, 2° comma), concordati con la Confederazione, da fissarsi di norma entro il termine per l’approvazione del bilancio preventivo di ogni anno;

e.  approva o ratifica gli accordi aventi valenza esterna;

f.  approva le modifiche allo Statuto, da deliberarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

g.  approva lo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 22;

h.  delibera su ogni altro argomento relativo agli scopi ed all’attività dell’Associazione.

11.3.  L’Assemblea ha il compito di eleggere, nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti le seguenti cariche sociali:

a) il Presidente;

b) 3 vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario, su proposta del Presidente;

c) 7 componenti la Giunta Esecutiva, assicurando la presenza di entrambi i gruppi di settore e mestiere di cui all’art. 4, su proposta del Presidente;

d) 3 componenti il Collegio dei revisori dei conti, designandone il Presidente.

Art. 12 (II Presidente)

12.1.  Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell’Associazione e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2.  Convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari delle cui deliberazioni è il garante.

12.3.  Può conferire ai vice Presidenti e ai membri della Giunta esecutiva deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto anche alle strutture organizzative confederali ed a quelle istituzionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

12.4.  Ha la firma degli atti ufficiali. Comunica all’Assemblea la nomina e la revoca del Segretario nazionale.

12.5.  In sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente vicario.

12.6.  Al Presidente sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione da esercitare comunque secondo le linee del bilancio preventivo proposto dalla Giunta esecutiva ed approvato dall’Assemblea.

Art. 13 (Giunta esecutiva)

13.1.  La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dai vice Presidenti dell’Associazione e da sette componenti eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, assicurando la presenza di entrambi i gruppi di settore e mestiere.

13.2.  La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente con avviso spedito mediante strumento che provi la ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata.

13.3  È possibile tenere da remoto le riunioni della Giunta esecutiva con modalità che assicurino lo svolgimento della riunione in assenza di partecipazione fisica degli intervenuti, che potranno essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

–  nel caso di svolgimento della riunione da remoto, il luogo fisico di svolgimento della riunione sarà quello in cui è presente il Presidente anche se il segretario della riunione concorrerà da remoto alla formazione e, poi, alla sottoscrizione del verbale;

–   che sia consentita al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

–  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

–  che siano indicati nell’avviso di convocazione le piattaforme e modalità tecniche di   partecipazione alla riunione.

13.4.  Alla Giunta esecutiva possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche soggetti esterni e/o esperti per la trattazione di argomenti specifici. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. È consentita la partecipazione mista in presenza e da remoto a condizione che ciò sia prestabilito nell’avviso di convocazione.

13.5.  Le riunioni della Giunta esecutiva sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente vicario.

13.6.  La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’adunanza, la riunione è valida se sia presente almeno un terzo dei degli stessi componenti.

13.7.  Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono prese a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente e o del vice Presidente vicario se ne fa le veci.

13.8.  Le deliberazioni della Giunta esecutiva risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario de1l’Associazione.

Art. 14 (Compiti della Giunta esecutiva)

14.1.  La Giunta esecutiva è l’organo cui spetta l’individuazione degli obiettivi e delle linee di azione per rendere effettivo, da parte di tutti i livelli associativi, il raggiungimento degli scopi statutari.

14.2.  La Giunta esecutiva, in particolare:

a.  attua le linee strategiche ed operative dell’assemblea’ per il miglior perseguimento dei compiti statutari.

b.  provvede, anche a mezzo di speciali enti, alla impostazione di quei servizi e di quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statutari.

c.  assume le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione dell’Associazione proponendo all’Assemblea i bilanci annuali preventivo e consuntivo, di norma rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno di ogni anno sociale;

d.   determina, nell’ambito delle previsioni di bilancio, la misura dei rimborsi spese spettanti al Presidente, ai dirigenti, nonché per gli organismi di cui all’art.17;

e.   designa i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere;

f.   costituisce le delegazioni dell’Associazione per le trattative sindacali della categoria;

g.  nomina o revoca il Segretario dell’Associazione su proposta del Presidente, d’intesa con il Segretario Generale della Confederazione.

h.  delibera, su proposta del Segretario dell’Associazione, la costituzione di Organismi tecnici consultivi di natura permanente, di cui all’art. 17.

14.3.  In caso di motivata urgenza, il Presidente provvede ai compiti della Giunta esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva.

Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti)

15.1.  Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.

15.2.  È nominato dall’Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente.

15.3.  Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo dell’amministrazione, l’accertamento e la regolare tenuta della contabilità e la vigilanza sull’osservanza della legge.

15.4.  Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere alla Giunta Esecutiva ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali. Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze dell’Assemblea.

 

TITOLO IV – SEGRETARIO NAZIONALE – ORGANI CONSULTIVI

Art. 16 (Segretario nazionale)

16.1.  II Segretario nazionale dell’Associazione è nominato o revocato dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente, di intesa con il Segretario Generale della Confederazione, in persona estranea agli associati.

16.2.  Il Segretario nazionale:

a) svolge la funzione di raccordo tra gli Organi statutari e la struttura sindacale e territoriale dell’Associazione;

b) guida il processo di attuazione della politica sindacale e programmatica messa a punto dagli Organi Statutari e ne attua le direttive strategiche ed operative che traduce in programmi e piani;

c) opera affinché ogni articolazione dell’Associazione agisca coerentemente:

d) attua le deliberazioni degli Organi Statutari, rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi; e

e) partecipa con parere consultivo alle riunioni degli Organi dell’Associazione.

16.3.  Il Segretario nazionale è il responsabile della struttura operativa dell’Associazione di cui organizza e sovrintende le attività.

16.4.  Il Segretario nazionale provvede inoltre a rendere costantemente informazione alla Confederazione ed alle strutture ed organismi territoriali, circa l’andamento delle attività dell’Associazione e circa le riunioni degli Organi Statutari.

Art. 17 (Organismi tecnici consultivi)

17.1.  Su proposta del Segretario dell’Associazione possono essere costituiti Organismi tecnici consultivi, permanenti o temporanei, composti da dirigenti esecutivi e/o da tecnici competenti.

17.2.  In di caso di Organismi di natura permanente, si procederà con delibera della Giunta esecutiva. La scadenza di tali Organismi coincide con quella delle cariche dell’Associazione.

 

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI – BILANCIO ANNUALE

Art. 18 (Patrimonio sociale e proventi)

18.1.  II patrimonio sociale dell’Associazione è formato da beni immobili e mobìli e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della stessa.

18.2.  In particolare, esso è costituito da:

a) quote nazionali di adesione contrattuale e gli altri eventuali contributi associativi di cui all’Art. 7 del presente statuto;

b) oblazioni volontarie;

c) proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari e da partecipazioni.

18.3.  Le quote relative ai contributi associativi ed agli altri contributi non possono essere trasmessi o accreditati, in ogni modo, a terzi, salvo i casi di successione o di fusione dell’associato.

Art. 19 (Bilancio annuale)

19.1.  Il Presidente dell’Associazione, avvalendosi del Segretario nazionale sottopone annualmente all’esame della Giunta Esecutiva lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

19.2.  La vigilanza sull’andamento amministrativo, sulla rispondenza delle entrate e delle uscite in relazione alle poste del bilancio consuntivo, sono affidate al Collegio dei revisori dei conti il quale ne riferisce, con propria relazione, all’Assemblea.

19.3.  L’Assemblea provvede annualmente all’approvazione degli indirizzi strategici e del bilancio preventivo entro il mese di novembre dell’anno precedente cui si riferiscono e provvede all’approvazione del bilancio consuntivo di norma entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.4.  Le operazioni di cassa dovranno essere compiute su ordinativi tramite banca tesoriera.

Art. 20 (Divieto di distribuzione di utili)

20.1.  L’Associazione, in quanto articolazione settoriale della Confartigianato Imprese ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 4/12/97 n.460, “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e in particolare all’art. 5, nel senso di osservare:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Confartigianato Imprese, della quale fa parte, ovvero, in difetto della medesima, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in quest’ultimo caso, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l’obbligo di redigere e di approvare, annualmente, un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte alle condizioni di cui all’art.7 lettera e) e non rivalutabilità della stessa.

 

TITOLO VI – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Modifiche statuto)

21.1.  Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea. In questo caso l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei voti dei componenti.

21.2.  Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 22 (Scioglimento)

22.1.  Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dal1’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti dei componenti.

22.2.  In caso di scioglimento per qualunque causa, le attività patrimoniali dell’Associazione saranno devolute alla Confederazione.

Art. 23 (Norme transitorie)

23.1.  I componenti gli Organi statutari dell’Associazione, così come costituiti, restano in carica fino alla scadenza del loro attuale mandato.

23.2.  Per tutto ciò che non concerne la composizione degli Organi Statutari, le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a partire dalla data di sua approvazione.

Art. 24 (Disposizioni finali)

24.1  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia e, laddove applicabili, le norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento della Confederazione, nonché il Codice Etico della stessa.