29 Aprile 2021

Superbonus: la bozza di decreto con la proroga al 2023

Prende forma la bozza di decreto legge contenente non solo la proroga del Superbonus 110% al 2023, ma anche una serie di misure di semplificazione delle procedure per accedere alla detrazione: entro maggio dovrebbe essere approvato il cosiddetto “decreto Cingolani”, voluto dal ministro della Transizione ecologica in tema di semplificazioni.

Secondo l’ultima bozza, si propone, in primo luogo, di prorogare il regime di agevolazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023, proroga che si rende necessaria allo scopo di garantire una più ampia e corretta attuazione delle disposizioni del Dl Rilancio sul “Superbonus 110%”, al fine di promuovere concretamente la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Si propone poi di estendere l’ambito di applicazione della detrazione anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2, ovvero ad alberghi e pensioni.

Tra le misure di semplificazione, una è specificamente rivolta a incentivare gli interventi di isolamento termico (c.d. “cappotto termico”) che, in assenza di modifiche alle facciate e delle coperture, sarebbero considerati opere di manutenzione ordinaria (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e dunque non necessiterebbero di alcun titolo abilitativo.

Nella bozza di Dl ulteriori importanti modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, si legge nella relazione illustrativa, sembra doversi ricondurre, infatti, “alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell’attuale architettura dell’art. 119, è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e, quindi, di accedere all’agevolazione del Superbonus”.  Viene avanzata quindi la proposta di modificare le disposizioni rilevanti dell’articolo, al fine che sia consentito il rilascio dello “stato legittimo” con riferimento alla singola unità abitativa, in modo che – ai fini dell’accesso all’incentivo – non vengano considerati eventuali abusi (interni o esterni) di unità abitative che compongono l’edificio plurifamiliare (e che, tuttavia, debbono mantenersi distinte da quella che non presenta irregolarità e su cui è realizzato l’intervento di riqualificazione). L’integrazione proposta alla fine del comma 13-ter si innesta, del resto, sul medesimo solco dell’intervento di semplificazione riguardante gli interventi sulle “parti comuni” degli edifici, nel senso ossia che l’abuso pur compiuto da alcuni non potrebbe oltre misura penalizzare la correttezza di altri. E ciò nell’ulteriore considerazione che, nella specie, si tratterebbe di intervenire non in materia di edilizia ma in quella dell’efficienza energetica delle singole unità immobiliari.

Allo scopo di evitare che l’accesso al Superbonus venga impedito da “onerose questioni burocratiche”, si propone di aggiungere un nuovo comma (13-quater) all’art. 119, volto a disciplinare un procedimento per l’ammissione all’agevolazione di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio (si rammenta che il condono edilizio è necessario per l’asseverazione di “stato legittimo” dell’immobile e, dunque, per l’accesso al Superbonus).

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