12 Novembre 2020
Superbonus: ammessi magazzini con cambio di destinazione d’uso
Possono beneficiare del Superbonus 110% anche gli immobili non residenziali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 538/2020, evidenziando come tale possibilità sia legata a determinate condizioni. Nel caso in esame, il proprietario di una unità immobiliare, accatastata al Catasto Fabbricati in categoria C/2 ‘Magazzini e locali di deposito’ e in precedenza utilizzata come stalla, intende realizzare entro la fine del 2021 lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza antisismica per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
In considerazione di tale premessa, l’Agenzia richiama la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, in cui è stato ribadito che è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”.
Il medesimo principio, secondo le Entrate, risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus; pertanto, è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche nell’ipotesi prospettata di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e purché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (escluse quindi le categorie A/1 e A/8).
Per quanto riguarda la possibilità di cumulare il Superbonus con altre agevolazioni fiscali, l’Agenzia ha ricordato che nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio e, rispetto a una possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni. Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, qualora, come nel caso oggetto dell’interpello, siano realizzati sull’edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell’edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.
L’agenzia ribadisce quindi che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell’intervento di ristrutturazione oggetto dell’istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell’edificio, indicati dall’Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.
Infine, le Entrate si soffermano sulla possibilità di cessione o di sconto in fattura in relazione a ciascun SAL (stato avanzamento lavori) che deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento: per definire l’ammontare del SAL, «occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione».