16 Maggio 2025

Patente a crediti e appalti: obbligo o alternativa? Il TAR fa chiarezza

Con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3670, il Tar Campania ha fornito importanti chiarimenti in merito alla legittimità del possesso della patente a crediti quale requisito di partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024.

La normativa vigente prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – come definiti dall’art. 89 del d.Lgs. n. 81/2008 – siano tenuti al possesso della patente a crediti. Tuttavia, tale obbligo non si applica alle imprese in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, che costituisce requisito alternativo.

Nel caso in oggetto, un operatore economico ha impugnato un bando per un appalto, contestando la clausola che imponeva il possesso della patente a crediti anche ai membri di RTI, consorzi o reti. Secondo il ricorrente, tale requisito:

  1. Non era pertinente, poiché l’appalto non rientrava nei cantieri temporanei o mobili;
  2. Avrebbe dovuto essere sostituibile con la SOA di classifica III o superiore, come previsto dal d.Lgs. 81/2008;
  3. Violava i principi di proporzionalità, ragionevolezza, par condicio e favor partecipationis.

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la legittimità della clausola del bando di gara che richiedeva il possesso della patente a crediti, ritenendo tale previsione coerente con la natura delle attività previste dall’appalto, riconducibili ai cantieri temporanei o mobili.

Nella sentenza è stato ribadito che il possesso della SOA di classifica III o superiore costituisce un’alternativa legittima alla patente a crediti, come previsto dall’art. 27, comma 15, del medesimo decreto legislativo.

Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’obbligo di sopralluogo, ritenendolo un adempimento strumentale alla corretta formulazione dell’offerta e non una clausola immediatamente escludente.

Infine, è stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulla mancata applicazione dei CAM, in quanto la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale, né ha fornito elementi tecnici a supporto della propria tesi.

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