07 Gennaio 2021

ITACA: indicazioni operative su DL Semplificazioni

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», cosiddetto Dl Semplificazioni (convertito con legge di conversione n. 120/2020), ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In tale contesto, ITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ha ritenuto opportuno provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione di tali norme. In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Nel documento vengono riepilogate le principali misure introdotte in regime derogatorio (rispetto alla disciplina del Codice dei Contratti) che trovano applicazione per le procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata dopo l’entrata in vigore del D.L. semplificazione (ossia a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).  

In particolare, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice con l’art. 1 del D.L. 76 sono state innalzate le soglie di riferimento per ricorrere all’affidamento diretto o alla procedura negoziata:  

  1. l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
  2. procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di un numero graduato di operatori a seconda dell’importo da affidare. È stata prevista, quindi, la consultazione: a) di almeno 5 operatori per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore alle soglie europee e per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro; b) di almeno 10 operatori per lavori da 350.000 euro fino al valore di 1 milione di euro; c) di almeno 15 operatori per lavori di valore da 1 milione di euro sino alla soglia europea.

A proposito dell’affidamento diretto, ITACA ritiene che l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenti comunque una best practice. Viene precisato inoltre che non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Per l’affidamento diretto di lavori vi è tuttavia l’opportunità di richiedere preventivi con contenuti di maggior dettaglio, avendo riguardo della tipologia dei lavori da affidare. Ciò posto, resta ferma l’esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei. 

L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi e dunque anche nel rispetto del principio di rotazione, nonché tenendo conto di un criterio di dislocazione territoriale. Pertanto, ITACA invita SS.AA. ad aggiornare gli eventuali atti regolatori in materia di rotazione previgenti all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, adeguandoli alle nuove fasce di importo, anche al fine di evitare “rotazioni discriminatorie”. 

Il criterio della “diversa dislocazione territoriale” introdotto in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, secondo l’Istituto dovrebbe attenuare in parte l’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella scelta degli operatori economici. In tal senso, la disposizione consentirebbe di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l’appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione. In assenza di indicazioni normative, in merito all’individuazione dell’ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, l’interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all’elencazione di cui all’art. 114 della Costituzione che suddivide l’Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Nell’attuale contesto normativo la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l’ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell’impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell’appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d’appalto. 

Le suddette procedure in deroga, spiega ITACA, trovano il loro fondamento nella ragione ispiratrice del citato D.L. Semplificazioni ossia nella necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell’ottica di contrastare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di legalità. Ne deriva che le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento dei contratti sottosoglia anche tramite procedure ordinarie (aperte o ristrette), purché ciò avvenga previa motivazione da parte della SA nonché nel rispetto dei tempi scanditi in maniera espressa dal D.L. semplificazioni e degli obiettivi di velocizzazione perseguiti dal legislatore con la citata normativa emergenziale ed in particolare: il rispetto del principio di non aggravamento; il rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsto; il rispetto degli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all’emergenza COVID.

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