15 Giugno 2021

Eurostat: cessione Superbonus non aggrava debito pubblico

In assenza di uno specifico quadro normativo, l’Istat ha richiesto un parere a Eurostat, l’Istituto europeo di statistica, per la corretta registrazione nella contabilità nazionale del Superbonus 110% e del credito di imposta connesso al cosiddetto “Piano transizione 4.0”. In base agli artt. 10.1 e 10.2 del regolamento del Consiglio UE 479/2009 sulla qualità dei dati nell’ambito delle statistiche di finanza pubblica, le autorità preposte degli Stati membri possono richiedere a Eurostat un parere in caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole contabili del SEC 2010 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali).

Il parere richiesto a Eurostat riguarda, nel caso specifico, la corretta registrazione dei crediti di imposta concessi a famiglie e imprese nell’ambito di due schemi di agevolazione che presentano specificità tali da non consentire una immediata interpretazione delle regole stabilite dal manuale SEC e dal Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).

Per quanto riguarda il Superbonus 110% Eurostat nel suo parere ha riconosciuto, in virtù della trasferibilità del credito fiscale, che le regole attuali del SEC 2010 e dell’MGDD non prevedono dei criteri precisi su questi aspetti che permettano di definire con chiarezza se la misura sia “non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno) o “payable” (come spesa per l’intero importo del credito concesso). Secondo Eurostat, i crediti d’imposta trasferibili devono essere considerati dei casi limite tra crediti d’imposta non pagabili ed esigibili e questi aspetti saranno approfonditi attraverso una guida metodologica in attesa della pubblicazione della versione aggiornata dell’MGDD. Nel frattempo la misura, si legge nel parere, continuerà a essere registrata nei conti nazionali come “non-payable” e dunque non crea debito pubblico.

Relativamente al credito imposta connesso al Piano di transizione 4.0, Eurostat ha confermato l’interpretazione dell’Istat secondo cui la misura, per le caratteristiche che la contraddistinguono, ha natura “payable”.

 

 

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