02 Ottobre 2023

Compensazioni caro materiali: la sentenza del Tar Puglia

Una recente sentenza del TAR Puglia, la n. 334 del 20 settembre 2023, si è espressa in tema delle compensazioni previste dall’ex art. 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate.

La Sentenza, in sintesi, offre un’interpretazione della normativa affermando il principio per il quale qualora la stazione appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all’appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l’appalto in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma – legittimamente procede all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi e ne richiede la restituzione.

Come ribadito dal giudice, l’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, che ha previsto il meccanismo compensativo per i rincari di materiali e carburanti, è limitato agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con il termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, tra i quali non rientra quello oggetto della vicenda giacché la relativa offerta è stata presentata successivamente a tale data.

Dunque, il Tar, essendo state erroneamente liquidate le somme a titolo di compensazione in mancanza dei presupposti di legge, accoglie il ricorso del Comune che ha annullato in autotutela la precedente determinazione comunale che le riconosceva e ha correttamente preteso la restituzione di tali somme.

Sempre in materia di appalti pubblici, in una recente Sentenza del TAR Lazio Sez. IV del 26.09.2023 n. 14225 in tema di verifica dell’offerta tecnica, il Giudice amministrativo ha affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a verificare la presenza di documento di offerta tecnica, omesso dal concorrente, nella banca dati ANAC” (in allegato la Sentenza).

 

 

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