08 Marzo 2021

Asseverazione tardiva rischio sismico: prima dell’inizio lavori

Con risposta n.127/E del 24 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di applicabilità della detrazione per la sicurezza antisismica degli edifici cd. Sismabonus, nonché di asseverazione tardiva della classe di rischio sismico.

Il caso oggetto dell’interpello è quello di un proprietario di un’unità immobiliare che ha avviato sull’edificio, a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati lavori, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, in relazione ai quali ha presentato l’asseverazione tardivamente.

Nello specifico, in riferimento all’intervento riguardante le parti strutturali dell’edificio di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume, dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, l’Agenzia fa notare che il contribuente ha presentato la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) il 26 settembre 2019, trasmettendo, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della SCIA, l’asseverazione del rischio sismico (di cui all’articolo 3, comma 3, del Dm n. 58/2017), solo il 23 giugno 2020. Il citato articolo 3, in vigore alla data di presentazione della SCIA, prevedeva che alla segnalazione fosse allegata, per l’accesso alle detrazioni, anche l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale della classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. In vigenza di tale disposizione, l’Agenzia aveva chiarito con la circolare n. 19/2020 che un’asseverazione tardiva impediva l’accesso al Sismabonus (articolo 16, comma 1-quater, del Dl n. 63/2013) e, di conseguenza, al Superbonus.

Successivamente, il DM del MIT 9 gennaio 2020 n.24 ha modificato il predetto articolo 3, che attualmente stabilisce che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori». Tale disposizione, tuttavia, chiarisce l’Agenzia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020. Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione, nel limite massimo di 96mila euro, da spendere in dieci quote annuali di pari importo (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir).

Riguardo ai lavori sull’involucro dell’intero edificio e alla possibilità che l’intervento sulle strutture opache verticali dello stesso ricada nel “bonus facciate” (articolo 1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) mentre quello sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione di serramenti e infissi nell’“ecobonus” (articolo 14, Dl n. 63/2013) o, in alternativa, che tali interventi siano attratti nel perimetro del Superbonus, l’Agenzia, osserva che: gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio e il contribuente può beneficiare, per le medesime spese, di una sola delle dette agevolazioni. Nella circolare n. 24/2020, poi, l’Agenzia rintraccia un’analoga indicazione riguardo al Superbonus ove si precisa che gli interventi trainanti ammessi all’agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica (articolo 14 Dl n.63/2013) o di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 Dl n. 63/2013). Pertanto, si legge nella risposta delle Entrate, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle rispettive normative, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

Inoltre, sempre tenuto conto dell’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle stesse spese, se sull’edificio in questione si realizzano interventi riconducibili a diverse agevolazioni, il contribuente potrà fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nel caso in esame, dunque, l’Istante, spiega l’Agenzia, potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull’involucro dell’intero edificio, l’agevolazione di cui avvalersi.

 

 

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