25 Agosto 2021

Appalti pubblici: in vigore il nuovo decreto BIM

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il decreto n. 312/2021, che aggiorna le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, denominati BIM.

Le disposizioni introdotte dal DM, in vigore dal giorno 3 agosto 2021, modificano il precedente decreto del 1° dicembre 2017, n. 560 prevedendo, da un lato, nuove scadenze per l’obbligatorietà del BIM e introducendo, dall’altro, criteri premiali per l’utilizzo di tali strumenti negli appalti pubblici. Il decreto attua infatti quanto stabilito dal decreto-legge cd. “Semplificazioni” 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), il quale prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiale per l’uso del BIM di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti pubblici, negli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), demandando ad apposito provvedimento del MIMS la definizione delle regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei citati metodi e strumenti elettronici.

Le nuove tempistiche sull’obbligatorietà del BIM saranno le seguenti:

– 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;

– 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);

– 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

L’articolo 7 bis del nuovo decreto BIM consente alle stazioni appaltanti di introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali ad esempio:

  • proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  • proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  • proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  • proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  • previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche al fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  • proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

Infine, per quel che concerne le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, per garantire uniformità di utilizzazione del BIM, il decreto specifica che devono fare riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine: norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO; norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO (ad esempio le norme UNI EN ISO 19650); norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI (ad esempio quelle della serie UNI 11337).

Le disposizioni del decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

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