04 Gennaio 2021

Milleproroghe, limite subappalto 40% fino a giugno

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) il testo del Decreto Milleproroghe che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 dicembre. Nel provvedimento, che è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. sono state inserite anche diverse proroghe per il comparto dell’edilizia e per gli appalti pubblici.  

In particolare, all’articolo 13 comma 1 è contenuta l’estensione di una norma introdotta dal Dl Rilancio (n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77) in materia di liquidità delle imprese appaltatrici, che prevede fino al 30 giugno 2021 l’aumento dell’anticipazione del 30%, rispetto al 20% previsto dal Codice dei Contratti (articolo 35, comma 18,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), calcolato sul valore del contratto di appalto, a favore delle imprese contraenti. Ora grazie al Milleproroghe la diposizione varrà per tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. L’anticipazione potrà essere concessa «nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante». 

Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) la possibilità di utilizzare l’appalto integrato è estesa anche per il 2021 con la proroga del comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Sblocca Cantieri (DL n.32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019), in base al quale Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”. 

Infine, alla lettera c) comma 2 dell’articolo 13 viene stabilita la sospensione fino al 31 dicembre 2021 per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche dell’obbligo di indicare in sede di gara la “terna” dei subappaltatori, in deroga a quanto previsto dall’articolo 105 comma 6 del Codice. Tale norma era stata già congelata fino al 30 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri (articolo 1 comma 18), nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Inoltre, in base al medesimo comma 3, viene poi prorogato fino al 31 giugno 2021 il limite per il ricorso al subappalto al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, introdotto in via transitoria dal Dl Sblocca Cantieri (rispetto alla quota del 30% indicata dallarticolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016) fino al 30 dicembre 2020. 

L’intervento del Legislatore con l’aumento del limite del subappalto si è reso necessario a seguito della lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 della Commissione Europea che ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273 nella quale si contestava all’Italia l’incompatibilità con il diritto UE (direttiva 2014/24) di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, tra queste, il limite al subappalto del 30%.  

Nelle more di un chiarimento in materia, sono sopraggiunte prima la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 nel caso C-63/18 e successivamente una sentenza del Consiglio di Stato la n. 4832 del 29 luglio 2020 bocciando il limite del subappalto previsto dal Codice dei Contratti. Una recente sentenza del TAR del Lazio del 24 aprile 2020, n. 4183, è intervenuta sul limite temporaneo del 40% al subappalto, ritenendo quest’ultimo non in contrasto con il diritto comunitario. 

Testo DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020)

 

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