16 Aprile 2026
Ricostruzione post sisma 2016: definite le modalità operative del badge di cantiere
Con la pubblicazione del Decreto n. 332 del 13 aprile 2026, sono state ufficialmente definite le modalità operative per l’impiego del badge di cantiere, dando piena attuazione a quanto già stabilito dall’Ordinanza Speciale n. 216 del 27 dicembre 2024, che disciplina le misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.
Mentre l’Ordinanza 216 aveva introdotto il principio di obbligatorietà del monitoraggio elettronico, il nuovo Decreto 332 ne declina gli aspetti tecnici, approvando gli allegati che rendono lo strumento concretamente utilizzabile da imprese e professionisti.
In linea con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e contrasto al lavoro sommerso, l’obbligo di dotazione del badge digitale interoperabile riguarda l’intero perimetro della ricostruzione, sia pubblica che privata. Nello specifico, il sistema di tracciabilità si applica a:
- personale dipendente delle imprese affidatarie e subappaltatrici;
- lavoratori autonomi operanti all’interno del cantiere;
- tecnici e i liberi professionisti che, a vario titolo, accedono alle aree di lavoro.
Il sistema del badge di cantiere è integrato con la piattaforma digitale GE.DI.SI., all’interno della quale è istituita la Sezione “Monitoraggio Cantieri”, deputata alla raccolta e alla gestione dei dati relativi agli accessi e alle presenze. Tale sezione dialoga in tempo reale con le Casse Edili ed Edilcasse, consentendo lo scambio automatico delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e alla tracciabilità dei flussi di manodopera.
Per agevolare le operazioni sul campo, alle imprese viene inoltre messa a disposizione l’App “Badge Cantiere”, strumento digitale progettato per la lettura dei badge tramite tecnologie NFC o QR Code. L’utilizzo dell’app consente la registrazione immediata degli ingressi e delle uscite dal cantiere e permette di alimentare automaticamente il “Settimanale di Cantiere”, eliminando le rilevazioni manuali, riducendo i carichi burocratici e limitando il rischio di errori o incongruenze.
Il Decreto n.332/2026 specifica che il badge deve rispondere a specifici standard di interoperabilità con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Le caratteristiche tecniche richieste includono:
- Identificazione univoca del soggetto, mediante tecnologie di lettura elettronica quali QR code o sistemi NFC;
- Integrazione dati, che consente la verifica immediata della regolarità contributiva (DURC), dell’idoneità sanitaria e dell’adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza;
- Tracciabilità delle presenze, attraverso la registrazione automatica degli accessi e delle uscite dal cantiere, finalizzata al monitoraggio in tempo reale dei flussi di manodopera.
Un punto di particolare rilievo è la correlazione tra il corretto utilizzo del badge e la Patente a Crediti: l’inosservanza delle norme sulla tracciabilità della manodopera comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, la decurtazione del punteggio della patente, secondo i criteri definiti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
La verifica del possesso e della funzionalità del badge è demandata agli organi di vigilanza territorialmente competenti. L’assenza del dispositivo o il mancato aggiornamento delle informazioni connesse ne impediscono l’accesso al cantiere e possono determinare, nei casi di violazioni gravi o reiterate, la sospensione dei lavori.
Il decreto entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione, con un periodo transitorio di 30 giorni per l’adeguamento dei sistemi informatici di rilevazione presenze da parte delle imprese già operative.
Il Decreto entra in vigore con effetto immediato. Per consentire alle imprese già operative di conformare i propri sistemi informatici di rilevazione delle presenze, è previsto un periodo transitorio di 30 giorni.


