26 Maggio 2022
Legge delega appalti: via libera alla Camera
Approvata la delega al Governo in materia di contratti pubblici alla Camera dei deputati. Il provvedimento, che è ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, definisce l’elenco dei 31 criteri a cui il Governo dovrà attenersi nella stesura del nuovo Codice dei contratti.
L’obiettivo della riforma è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. L’adozione del nuovo codice rientra, tra l’altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR), in cui è prevista una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.
In base a quanto previsto dal PNRR dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi:
• entro il 30 giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
• entro il 31 marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
• entro il 30 giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici.
Fra le novità più rilevanti contenute nella legge delega, c’è anzitutto una maggiore tutela delle micro, piccole e medie imprese per favorirne la partecipazione alle gare di appalto, con la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Nel corso dell’esame in sede referente presso la VIII Commissione della Camera dei deputati, è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante (lettera d).
Il nuovo Codice dovrà poi individuare di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi. Viene precisato che tali criteri ambientali minimi sono da rispettare obbligatoriamente e sono differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento. Viene inoltre prevista l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali. In seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, è stabilita la previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione (lettera f).
Tra i criteri delega spicca anche l’introduzione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. In sede referente, è stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).
Un elemento di forte criticità è rappresentato dall’introduzione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l’intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a garantire (e non più solo a “promuovere”, come previsto nel testo precedente) la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell’appaltatore. La previsione dell’obbligo in oggetto è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l’inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara. Sempre nel corso dell’esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta la facoltà di riservare nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).