20 Aprile 2022
Sismabonus acquisti e DM Costi Massimi: i chiarimenti del MEF
Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni lo scorso 13 aprile ha risposto in Commissione Finanze della Camera a un’interrogazione (5-07813) su una serie di problematiche applicative relative alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del Superbonus 110%.
In particolare, si domanda se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – (disposta dalla legge di Bilancio 2022 n. 234 del 2021 che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di «sisma bonus acquisti» (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 63/2013).
Il MEF ricorda il perimetro oggettivo del cd. Sismabonus acquisti, che consiste in una detrazione del 75 o dell’85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica che viene riconosciuta all’acquirente di un’unità immobiliare (ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3) che fa parte di un edificio demolito e ricostruito da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice. Tale detrazione è disciplinata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata del 110 per cento (SuperSismabonus Acquisti), dal comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari unifamiliari (la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo).
Quindi, in applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, così come sostituito dalla Legge di Bilancio 2022, solo per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, è possibile usufruire dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2025 (nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025).
Nel corso dell’interrogazione, si chiede inoltre se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022 (DM Costi Massimi), recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell’asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.
Come già chiarito dalle FAQ MITE/ENEA pubblicate il 12 aprile, i costi di cui all’Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza. Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.