22 Marzo 2021
Passaggio di classe sismica e Superbonus, la risposta del CSLP
Nuovi chiarimenti sull’applicazione del complesso quadro legislativo del Superbonus 110% (introdotto dal decreto legge 34/2020 cd. Rilancio, convertito in legge con legge 77/2020) arrivano dalla Commissione di Monitoraggio, prevista dall’art 4 del DM 58/2017 e insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di dirimere il maggior numero di incertezze possibili sull’argomento. Questa volta ad essere oggetto di approfondimento è il passaggio di classe sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria, ovvero l’art. 119 del DL Rilancio, relativo agli “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico”, che non prevede alcun salto di classe sismica per accedere al super sismabonus. A tale scopo, nel quesito si ricorda che il MIT, con decreto 329/2020, ha modificato l’asseverazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (recante le linee guida per la classificazione del rischio sismico), introducendo l’opzione “nessun salto di classe” accanto a quelle esistenti (superamento di una classe o di 2 o più classi).
Invece, il decreto del MISE del 6 agosto 2020 sui Requisiti tecnici per l’ecobonus, contiene tale riferimento, prevedendo ai punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b che gli interventi sull’involucro edilizio di edifici o parti di edifici esistenti possano riguardare tra gli altri: le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; le parti comuni di edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE; i medesimi interventi di cui ai punti precedenti, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una, due o più classi di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal DM 58/2017 .
Nella risposta la Commissione ricorda che il decreto del 6 agosto 2020 stabilisce i requisiti tecnici da possedere e le procedure da utilizzare per poter accedere alle detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus (ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013), bonus facciate, quando energeticamente influenti, nonché al Superbonus (ex art. 119 del Dl Rilancio), ma i punti richiamati dal quesito riguardano tuttavia i soli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L. 63/2013 – che è tutt’ora vigente – e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale.
Il comma 2.quater è infatti relativo agli interventi di ecobonus che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica: 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c’è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell’involucro edilizio (ai sensi del decreto 26 giugno 2015). Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, ecosismabonus combinato, ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80%, mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%.
Il miglioramento della classe di rischio sismico dunque, conclude la Commissione, non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente all’ecosismabonus, disciplinato dal comma 2.quater.1 dell’art. 14 D.L.63/2013.