30 Novembre 2020
Verifiche ritenute appalti: solo di natura fiscale
Con la nota n. 1037/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL è intervenuto in materia di accertamenti riguardo eventuali illeciti posti a carico del committente negli appalti cd. “labour intensive”, chiarendo che le verifiche si riferiscono solo agli aspetti fiscali e non agli ambiti collegati alla materia del lavoro.
La nota dell’INL ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”: in particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei suddetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”. Inoltre, la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
La finalità di tali obblighi, spiega l’INL, è quella di contrastare il «fenomeno dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente, anche mediante indebita compensazione su F24»
In conclusione, in conformità a quanto ritenuto dall’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1211 del 25 novembre 2020, l’Ispettorato ritiene che “gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie”. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 472/1997.