11 Giugno 2018

Tar: in assenza di aumento del carico urbanistico niente oneri di urbanizzazione

Con una recente sentenza, la n. 630 del 21 maggio 2018 la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ha ribadito che, in caso di ricostruzione di un immobile, la condizione necessaria per il pagamento degli oneri di urbanizzazione è l’aumento del carico urbanistico. Un principio consolidato della giurisprudenza, che individua nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.

La vicenda oggetto del ricorso riguarda la domanda di permesso di costruire di un edificio parzialmente crollato, per una ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso.

Riguardo la differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, il TAR ricorda che i primi svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurano quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore.

Nel caso in questione, l’intervento non comporta alcun aumento di carico urbanistico, per cui il TAR ha accolto la domanda volta alla restituzione degli oneri in quanto indebitamente corrisposti. Non è possibile pertanto aderire ad una interpretazione letterale della normativa in materia che all’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 prevede che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al beneficio tratto dall’intervento dall’esistenza di opere di urbanizzazione con l’obiettivo di redistribuire i costi sociali dell’aggravamento del carico urbanistico. Nel caso di specie la ricostruzione è avvenuta con la stessa volumetria e destinazione d’uso precedenti il crollo, sicché il versamento di tali oneri non sarebbe giustificato e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune.

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