11 Marzo 2021

Superbonus senza congruità delle spese se SCIA prima del 1° luglio 2020

La possibilità di fruire del Superbonus 110% non è pregiudicata se il contribuente ha presentato una Scia, per una ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo, in cui non è indicata la congruità delle spese. È questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 168 del 10 marzo 2021.

La richiesta dell’Istante nasce dall’antefatto che, il 29 aprile 2020, aveva presentato una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, sarebbero state destinate all’uso abitativo, insieme all’allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico. In particolare, la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001) finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica senza variazione volumetrica. L’Istante intendeva eseguire, tra l’altro, anche interventi trainati, (quali, l’installazione dell’impianto fotovoltaico), nonché interventi di efficientamento energetico sulle unità oggetto di intervento, sprovviste di impianto di riscaldamento.

Tuttavia, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, il D.M. n. 329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017, con l’inclusione del requisito della “congruità delle spese”. Di qui il dubbio dell’Istante sulla necessità di dover integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate, al fine di poter fruire del Superbonus.

Nel fornire il chiarimento richiesto, l’Agenzia ritiene che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, risponde a una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso descritto dall’Istante, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudica la fruizione del Superbonus.

 

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