27 Agosto 2021

Superbonus: in G.U. il nuovo modello di CILA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 il testo dell’Accordo concernente la modulistica unificata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività CILA-Superbonus. L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali era stato raggiunto in sede di Conferenza Unificata lo scorso 4 agosto e il nuovo modulo, adottato ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e, dunque, dal 5 agosto 2021.

In base a quanto stabilito dal citato comma 13-ter, (come modificato dalla legge di conversione del D.L. 77/2021), gli interventi per il Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono quindi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nel documento sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo e ciò comporterà, secondo le stime del Dipartimento della Funzione pubblica, un risparmio di spesa di circa 110 milioni di euro.

La decadenza del beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 380/2001 è limitata, per gli interventi con Superbonus, ai soli casi di mancata presentazione della CILA o interventi realizzati in difformità dalla stessa, assenza o non veridicità dell’attestazione. In ogni caso rimane impregiudicata ogni valutazione delle autorità competenti sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento, e che non sono comunque oggetto di sanatoria implicita o simili eventuali interventi abusivi anche eseguiti successivamente alla realizzazione dell’edificio.

Con riferimento, invece, agli interventi ricadenti in attività libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e del Glossario dell’attività libera (DM 2 marzo 2018) sarà sufficiente una mera descrizione dell’intervento senza la presentazione di alcun elaborato progettuale.

Per gli interventi già in corso, avviati in forza di differenti procedimenti edilizi avviati prima della data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 (01/06/2021) è possibile scegliere se procedere con la procedura già in essere oppure presentare una CILA Superbonus. In caso di Superbonus e contemporanea esecuzione di altre opere, l’interessato può comunque richiedere al Comune di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.

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