29 Luglio 2021

Superbonus: in arrivo CILA e altre semplificazioni

Con il voto di fiducia ieri del Senato alla Legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), ottenere il Superbonus 110% per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche diventerà più semplice grazie alle modifiche introdotte per far fronte all’eccesso di adempimenti burocratici che sinora hanno frenato l’accesso alla misura, soprattutto da parte dei condomìni. A fine aprile, secondo gli ultimi dati diffusi dal Governo, erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomìni e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).

In particolare, per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli edifici più datati è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.

In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività e non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

E’ attualmente all’esame della Conferenza unificata il modulo standard per il Superbonus 110%, al quale hanno lavorato gli uffici della Funzione pubblica, le Regioni, Anci e tutte le amministrazioni interessate.

Il Superbonus potrà essere revocato in caso di:

• mancata presentazione della CILA;

• interventi realizzati in difformità dalla CILA;

• assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);

• non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

E poi ancora: gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorreranno al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.

Tra le altre novità, l’agevolazione fiscale del 110% viene riconosciuta anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici.

Si estende, infine, la possibilità di avvalersi del Superbonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ad esempio: caserme, ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari.

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