09 Febbraio 2021

Superbonus e demolizioni: le risposte del Consiglio superiore dei lavori pubblici 

Dopo gli numerosi quesiti pervenuti alle Entrate in materia di Superbonus, a sua volta l’Agenzia ha avanzato domande di chiarimento sull’argomento alla Commissione Monitoraggio delle Linee Guida per la “Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni” – “Sismabonus”, prevista dal D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 e costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). La Commissione, che vede la presenza di tutte le istituzioni e le diverse figure coinvolte a vario titolo nella specifica tematica, ha infatti il compito di fornire risposte concrete e condivise, sia in relazione alla complessità applicativa nel breve periodo, a seguito delle recenti modifiche apportate al quadro normativo dai “Superbonus”, sia nel medio periodo in una visione strategica di messa a sistema della misura.  

In particolare, la Commissione ha precisato che dal 17.07.2020 data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,” “(…),” “ per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” rientrano nella ristrutturazione edilizia, così come vi rientrano gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, anche nel caso in cui la “legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali consentano incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di “rigenerazione urbana”. 

Il DL. n. 76/2020 ha infatti modificato il testo dell’art. 3 (L) comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ora ricompresi anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può poi prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Un chiarimento resosi ancor più necessario se collegato all’articolo 119, comma 3 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che ha esteso il Superbonus 110% anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia.  

In seconda battuta la Commissione affronta la questione delle le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super sismabonus”, ed evidenzia che sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, richiedendo, se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia, visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica retroattività.

A differenza del “Super sismabonus” – nel documento si precisa – che la detrazione fiscale legata al “Super ecobonusnon si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente. Pertanto, la Commissione si impegna a inviare una nota agli Uffici Legislativi del MIT, MISE e MEF, che segnali il diverso trattamento sopra evidenziato, in modo che tali organi preposti possano promuovere gli eventuali provvedimenti normativi, finalizzati ad allineare l’agevolazione fiscale del “Super ecobonus” a quella del “Super sismabonus”. 

 

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