06 Ottobre 2020

Superbonus, considerazioni tecniche dal MEF

Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva un corposo documento di FAQ dedicato ai Superbonus 110% predisposto e diffuso dal sottosegretario al MEF on. Alessio Mattia Villarosa. Dopo un riepilogo del quadro normativo dei Superbonus (Dl Rilancio, decreti attuativi, circolari e guide), nel testo vengono affrontati una serie di casi specifici, sciogliendo numerosi dubbi interpretativi in materia e affiancandosi alle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul medesimo argomento. Tra i vari quesiti contenuti nelle FAQ (consultabili integralmente qui), se ne segnalano alcuni tra i più significativi.

⮚ Possono coesistere più interventi trainanti (es. isolamento termico o interventi antisismici)?

Sì. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

⮚ Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 i lavori trainati devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Cosa significa? 

La condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

⮚ Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al Superbonus?

Sì. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

⮚ Nel massimale di costo di € 40.000 per unità immobiliare fino a 8 condomini (ridotto a € 30.000 oltre 8 u.i.), previsto per l’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico pareti e copertura) sono comprese tutte le spese strettamente legate all’intervento (ad esempio: rimozione e risanamento di intonaco del supporto ammalorato)?  

La detrazione al 110% spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare degli altri eventuali costi strettamente collegati alla  realizzazione degli interventi, ad esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo  smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non  ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori, nei limiti  previsti per ciascun intervento.

⮚ Sostituisco l’impianto termico, i lavori relativi al ripristino dell’intonaco e del pavimento godono del Superbonus?

Sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento). Si precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

⮚ Sono un’impresa di costruzioni e vorrei demolire e ricostruire con aumento di cubatura ed edificio per realizzare una c.d. ‘casa antisismica’ da rivendere entro 18 mesi dall’ultimazione. L’edificio ricostruito deve avere lo stesso numero di unità immobiliari presenti in quello demolito oppure si può realizzare un numero maggiore di unità immobiliari?

Rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.

⮚ In caso di ristrutturazione con aumento di cubatura è possibile accedere al SuperSismabonus 110% anche per la realizzazione della cubatura in aumento o devo conteggiare al 110% solamente i lavori sulla cubatura esistente?

Per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

⮚ Quali altre spese rientrano nel Superbonus? 

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

Posso utilizzare il credito d’imposta e la relativa compensazione subito, senza aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese?

No, perché potrebbero sorgere problemi di indebite compensazioni. Come affermato anche dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 283847 dell’8/8/2020 si applica l’art. 17 del D.lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è quindi fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto “parziale”? 

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

 

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