20 Novembre 2020
Superbonus: anticipazioni e nuove FAQ dal direttore delle Entrate
In attesa della pubblicazione della nuova circolare con ulteriori chiarimenti legati all’applicazione del Superbonus al 110% per le opere edilizie di riqualificazione energetica e sismica, alcune anticipazioni arrivano direttamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, avv. Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione sul tema del “Superbonus”, avvenuta il 18 novembre scorso in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
Nel suo intervento, il direttore dell’Agenzia fornisce indicazioni in merito ad alcune questioni emerse durante le audizioni in materia di Superbonus, che saranno approfondite nella nuova circolare, dopo un riepilogo sulla disciplina dei Superbonus, nonché sull’opzione – in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione – per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tra le precisazioni fornite, vi è quella riguardante la definizione di «condominio», il cui riferimento normativo comporta che il superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. Non è possibile fruire del Superbonus – spiega Ruffini – se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), in quanto non si costituisce un condominio. Ai fini della costituzione del condominio – ha aggiunto – risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.
Sempre in caso di interventi su parti comuni condominiali, in caso di sconto in fattura, il direttore dell’Agenzia è dell’avviso che la fattura debba essere destinata al solo condominio: in tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese fatturate al condominio imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.
In merito alla richiesta di precisazioni circa modalità, contenuti e tempi del visto di conformità, nonché sull’efficacia e sui parametri di riferimento dell’asseverazione il direttore annuncia che nella prossima circolare dedicata ai chiarimenti in materia di Superbonus, saranno fornite indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.
Con riguardo allo stato di avanzamento dei lavori, viene avanzato il quesito sulla possibilità di ammettere o meno la cessione del credito per interventi che danno origine ad altri bonus. Nel fornire la risposta, il direttore Ruffini ricorda che è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per SAL, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del DL Rilancio (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie) e che l’eventuale estensione della cessione ad altre tipologie di interventi deve essere, ovviamente, prevista dal Legislatore.