17 Marzo 2022

Superbonus 110%: dal 16 aprile nuovi costi massimi asseverazione di congruità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 di ieri  l’atteso decreto MiTE n. 75 del 14 febbraio che definisce i costi massimi agevolabili per il superbonus e per gli altri bonus edilizi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.

I nuovi massimali, riepilogati nell’allegato A del provvedimento, si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni e tengono conto degli aumenti di prezzo rilevati nel mercato delle materie prime per l’edilizia.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno i costi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure.

Come prevede l’art. 5 del Decreto, lo stesso entra in vigore il 15 aprile 2022, il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G. U. I nuovi costi potranno, invece, essere utilizzati per gli interventi per cui la CILAS o il titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022 («interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»).

Il decreto precisa inoltre che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Qualora le verifiche effettuate dagli asseveratori evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

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