05 Novembre 2020

Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati e limiti di spesa

Con risposta all’interpello n. 523 del 4 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo interventi trainanti e trainanti ed i limiti di spesa del Superbonus 110%. L’Istante, tramite una Super Scia, ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia che prevede l’ampliamento e il frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà ricadente nella zona classificata a rischio sismico “3”. Al termine dei lavori, le due nuove unità immobiliari saranno “funzionalmente indipendenti e disporranno di accessi autonomi dall’esterno” e sarà inoltre assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, che sarà dimostrato tramite APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata dal tecnico. 

 Tali lavori comprendono quindi interventi “trainanti” sia antisismici che di riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico “trainati”, quali la realizzazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione degli infissi e delle persiane, l’installazione di schermature solari, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’installazione di impianto solare fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo integrato, nonché la realizzazione di un impianto collettore solare. 

Nel presupposto che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente previste, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica “trainanti” e, conseguentemente, per gli interventi “trainati” indicati. Secondo l’Agenzia possano essere “trainati” da un intervento antisismico “trainante” solo gli interventi consistenti nell’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo. 

Per l’individuazione del limite di spesa, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica realtà abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni. Da ciò consegue che nel caso di specie, l’Istante, quale limite di spesa, ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente. 

Richiamando poi la circolare n. 24/E del 2020, nella risposta si ricorda che, in relazione agli interventi “trainati” di efficientamento energetico, ai fini del Superbonus, è necessario che nell’immobile oggetto di intervento sia presente un presente un impianto di riscaldamento, funzionante o anche riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.  

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