11 Dicembre 2020

Superbonus 110%: III edizione per le FAQ del MEF 

Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, ha pubblicato la terza edizione del documento delle FAQ sul Superbonus 110%, aggiornato al 24 novembre 2020, con nuove risposte ai quesiti dei contribuenti interessati a realizzare interventi di efficientamento energetico e sismico degli edifici usufruendo dell’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio.

Tra le varie situazioni contenute nel documento, viene riportato il caso di un soggetto che vive in una villetta unifamiliare e negli anni scorsi ha sostituito circa la metà delle finestre presenti, fruendo della detrazione al 50 per cento e ora vorrebbe rifare il cappotto termico e sostituire le altre finestre adoperando del Superbonus. Anche se il soggetto che sostiene le spese già fruisce della detrazione del 50% o del 65% per un intervento effettuato in anni precedenti, è possibile – chiarisce il Ministero – in caso di nuovo intervento e in presenza di tutte le condizioni di legge (in particolare miglioramento di due classi energetiche fra “trainanti” e “trainati”), fruire del Superbonus del 110% in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile oggetto di precedente intervento. In particolare, a fronte di un intervento trainante (nel caso di specie il rifacimento del cappotto termico) si possono sostituire anche solo parzialmente le finestre con il 110 per cento (intervento trainato), sempre se complessivamente si consegue il miglioramento energetico di due classi.

Vi è poi il caso di un proprietario di un intero edificio composto da diverse unità immobiliari che vuole effettuare dei lavori al termine dei quali ciascuna unità immobiliare acquisterebbe accesso autonomo ed autonomia funzionale. Ai fini di una valutazione dei requisiti di accesso alla detrazione da Superbonus, la situazione va considerata sempre ante intervento, quindi in questa fattispecie la risposta fornita dal MEF è negativa. Non è infatti possibile applicare il Superbonus agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario. Va infatti valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione della agevolazione.

Un ulteriore quesito posto riguarda il rifacimento del cappotto termico e il calcolo della superficie disperdente lorda dell’edificio: richiamando quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il MEF ricorda che il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. L’agevolazione si applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, da intendersi come integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non.

Per quanto concerne le spese di smaltimento e bonifica in amianto/eternit, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, viene chiarito che la detrazione spetta nel limite massimo di spesa previsto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Quanto alla possibilità per i balconi di fruire del Superbonus, occorre considerare se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi: in tal caso i relativi lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione). In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate al 90%.

Un altro punto oggetto delle faq è relativo alla possibilità di effettuare sia dei lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio: si potrà fruire sia del Superbonus che del bonus facciate a condizione che gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamene previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nel caso di interventi in edilizia libera che pertanto non prevedono la presentazione da parte di un tecnico di una CILA o SCIA, il MEF ritiene che per dimostrare la regolarità dell’immobile sia sufficiente un’autocertificazione attestante la data di inizio dei lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione. Per capire quale procedura edilizia è necessario seguire o quale titolo abilitativo è richiesto, si deve consultare la Tabella A, Sezione II – Edilizia, allegata al cosiddetto Decreto Scia (D. Lgs. 222/2016)

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