25 Febbraio 2022

Superbonus 110% confermata la cessione multipla del credito fiscale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio del Decreto-legge 13/2022 entrano in vigore le modifiche per l’esercizio delle opzioni sui bonus edilizi (Superbonus, ristrutturazioni, facciate, etc), che con il ripristino delle cessioni multiple, ma limitate a sole “due ulteriori cessioni” dopo quella del primo richiedente. Il Dl, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio scorso e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

In primo luogo, viene abrogato l’art. 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che di fatto aveva bloccato il mercato delle cessioni dei crediti, accogliendo le sollecitazioni di ANAEPA-Confartigianato e della filiera delle costruzioni.

In particolare, l’art.1 del DL, modificando l’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevede che i bonus edilizi possano essere oggetto di ulteriori due cessioni oltre la prima del richiedente, ma solo se queste vengono effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate.

Nel decreto viene stabilito inoltre che i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni  si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Un’altra importante novità, accolta con soddisfazione dall’ANAEPA, è l’introduzione con l’art. 4 del vincolo, per l’accesso ai benefici fiscali in ambito edilizio, dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile, siglato dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Per i lavori edili di importo superiore a 70.000 – si legge nel decreto – i benefici connessi ai vari bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

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