10 Dicembre 2020

Superbonus 110% anche senza APE pre-intervento 

L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta ad un’istanza di interpello (n. 571 del 9 dicembre 2020) ha fornito un interessante chiarimento riguardo l’attestato di prestazione energetica (APE) da produrre prima dell’intervento per accedere alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica. Ai fini del Superbonus, deve essere infatti dimostrato il miglioramento energetico di due classi mediante APE rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

Nel caso in esame il contribuente aveva avviato i lavori di isolamento dell’involucro edilizio (cappotto e isolamento copertura) presso un’abitazione di proprietà, a dicembre 2019, e dunque antecedentemente all’introduzione del bonus potenziato con il Dl Rilancio, con la conseguenza che non era stato prodotto l’APE della situazione pre-intervento. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli interventi sono stati posticipati ed eseguiti a partire dal mese di luglio 2020. Di qui la richiesta se la mancanza dell’APE ante intervento impedisca la possibilità di accedere al “Superbonus” del 110 per cento. 

Nel fornire la risposta richiesta, l’Agenzia ricorda il DM 6 agosto 2020 Requisiti Tecnici ha stabilito che per  gli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico (di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio), è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A e che non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati. 

Il successivo articolo 12 del medesimo decreto ministeriale prevede che tali disposizioni e i requisiti tecnici si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni del DM del 19 febbraio 2007.  

Al riguardo si era espressa anche ENEA (vedi documento FAQ, la n. 5): “nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’A.P.E. ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori”.  

Ciò considerato, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi. Resta fermo che ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento. 

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