12 Ottobre 2020

Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Con la risposta 455/2020 ad una richiesta di parere, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire dell’agevolazione del 110% per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce “abitazione principale”. L’istante intende effettuare interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) e chiede, pertanto, di poter beneficiare del Superbonus relativamente al sismabonus e per risparmio energetico.

L’Agenzia, nel fornire il chiarimento richiesto, richiama la circolare 24/2020 in cui era stato chiarito che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia“, definizione che è stata di recente modificata dal decreto legge Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120): nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».

Fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, l’Agenzia ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus.

Nella risposta viene inoltre indicato che, in presenza di interventi combinati, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento realizzato, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi. Quanto agli interventi ammessi al sismabonus, spiega l’Agenzia, questi non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Pertanto, nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro. Viene precisato infine che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Quindi, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione.

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