06 Ottobre 2020
Superbonus 110%: aggiornate le FAQ delle Entrate
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le F.A.Q. sui Superbonus 110% con indicazioni operative su vari aspetti legati alle nuove detrazioni. Tra i vari quesiti, che trovano risposta nel documento, uno in particolare riguarda i lavori effettuati sugli immobili di lusso A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), chiarendo che possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi cd. “trainati” (di efficientamento energetico o di installazione di impianti solari fotovoltaici) realizzati sulle proprie unità, dal momento che il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
Nel ricordare che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale” (circolare n. 24/E), l’Agenzia indica che sono ammessi ai Superbonus le spese sostenute per interventi su immobili che acquisiranno la destinazione abitativa solo al termine dei lavori, a condizione che dal titolo edilizio autorizzativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad es., da strumentale agricolo in abitativo).
Dai quesiti affrontati dall’Agenzia risultano altre importanti precisazioni sul 110%:
- è agevolabile la realizzazione del cappotto termico su una sola porzione dell’involucro esterno di un appartamento, che interessa una singola unità abitativa, a condizione che l’intervento interessi più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero fabbricato, o della classe energetica più alta (da attestare mediante APE rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata);
- la realizzazione del cappotto termico (intervento “trainato”) per le pareti interne di un’unità immobiliare può rientrare nel Superbonus al 110%, solo se viene effettuato contestualmente ad un intervento “trainante” (ad es. sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sulle parti comuni dell’edificio in condominio. In ogni caso, ricorda l’Agenzia, questa tipologia di intervento potrebbe rientrare nella detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del Dl n. 63/2013), cd. ecobonus, se ricorrono gli specifici presupposti e i requisiti indicati nella normativa e se si effettuano tutti gli adempimenti previsti.