06 Settembre 2013

Subappalto, meno obblighi in sede di offerta

Con la sentenza n.3693 del 25 luglio scorso il Consiglio di Stato è intervenuto in merito all’obbligo del concorrente di dichiarare già in sede di offerta il nominativo dell’operatore economico a cui intende subappaltare le prestazioni oggetto dell’affidamento, nel caso in cui non  possegga tutte le qualificazioni richieste per l’esecuzione di lavori rientranti nelle categorie scorporabili. Nella pronuncia viene chiarito che non è necessario indicare il nome dell’impresa, “allorché l’entità delle opere scorporabili trova capienza in un surplus di qualificazione nella categoria principale”.

Secondo la sentenza, è l’esistenza della totale copertura della categoria prevalente a legittimare la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili. In sostanza, la qualificazione mancante deve essere posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico – finanziaria da parte dell’impresa. Quanto alla identificazione del subappaltatore ed alla verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando, essa attiene solo al momento dell’esecuzione.

Sulla questione in precedenza si era espressa nello stesso senso anche l’Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, precisando che la normativa “non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili”.

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