19 Ottobre 2021

Subappalto: come cambia dal 1° novembre

Dal 1° novembre entra in vigore la nuova disciplina sul subappalto introdotta dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/202, convertito in Legge 108/2021). Se è vero che viene eliminato per il subappalto il limite del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, non sarà possibile definire il subaffidamento “libero”: restano infatti specifiche limitazioni, ovvero non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La vera novità riguarda le stazioni appaltanti che saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario. L’amministrazione, nel definire le opere o le prestazioni che l’appaltatore deve eseguire direttamente, deve tener conto dei seguenti fattori:

a) le specifiche caratteristiche dell’appalto anche con riferimento alla presenza di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;
b) l’esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
c) l’esigenza più generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
d) l’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nei subappalti, “a meno che i subappaltatori” siano iscritti nelle white-list (e quindi eseguano opere ad alto rischio di infiltrazione criminale).

Come è noto la revisione del limite al subappalto si è resa necessaria per rispondere pienamente alle direttive europee e chiudere quindi la procedura di infrazione della Commissione Europea.

Sempre dal 1° novembre, inoltre, viene eliminato il riferimento al 30% per il subappalto delle opere superspecialistiche. Come chiarito in una nota ANAC, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.

In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, eliminando per il subappalto il limite del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.

Sull’eliminazione del tetto al subappalto che scatterà il primo novembre, era intervenuto anche di recente il Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 998/2021, ribadendo che, prima di affidare un appalto, occorre necessariamente che siano individuate la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Nel documento, inoltre, il Mims evidenzia che vige il “divieto di cessione dell’appalto” e euanto alla possibilità di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo deve essere “espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato”.

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