19 Gennaio 2021

Sottosoglia, MIT: obbligo di pubblicità per procedure senza bando

Con la nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti riguardo agli obblighi di pubblicità relativi all’utilizzo di procedure negoziate senza bando per l’affidamento in deroga degli appalti sottosoglia Ue, introdotto dal decreto Semplificazione all’art. 1 (D.L.  16 luglio 2020, n. 7, convertito in L. n. 120/2020) fino al 31 dicembre 2021. 

In particolare, con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sottosoglia euro (5.350.000 euro per gli appalti di lavori), il Mit ricorda che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando (di cui all’articolo 63 del codice dei contratti pubblici) alla consultazione di 5, 10 o 15 operatori a seconda dell’importo dell’affidamento.  Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto, la disposizione è stata integrata prevedendo che le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.  

Dunque, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, le stazioni appaltanti devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati. Una diversa interpretazione quindi rispetto a quanto affermato dal Mit in un precedente parere (n. 729/20), in cui la disposizione era stata ritenuta un “mero” avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa. 

Quanto alle modalità, il MIT indica una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (“preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare”) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economicila seconda fase vede il confronto tra gli operatori economici selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario. 

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, sarà necessaria la pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara imposti dal Dl Semplificazione. L’avviso, precisa la circolare, in linea con le Linee Guida 4 dell’ANAC, dovrà contenere i seguenti elementi: 

  • il valore dell’affidamento; 

  • gli elementi essenziali del contratto; 

  • i requisiti di idoneità professionale; 

  • i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione; 

  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; 

  • i criteri di selezione degli operatori; 

  • le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Laddove, invece, si decida di utilizzare elenchi, la stazione appaltante è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. 

Infine, il Mit si sofferma sulla possibilità di partecipare alle procedure negoziate per gli operatori economici invitati anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), che ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate. 

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