16 Febbraio 2021
Sismabonus 110%, il CSLP si pronuncia sulle asseverazioni necessarie
La Commissione Monitoraggio per il sismabonus, istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in un recente documento di domande e risposte ha fatto il punto sulle asseverazioni da produrre per usufruire della detrazione potenziata. In particolare, la perplessità avanzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’asseverazione prevista per il sismabonus ordinario (di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58) e quella per il sismabonus 110% (di cui all’art. 119, comma 13, lettera b) del Decreto Rilancio): se si tratta di due distinte asseverazioni – considerato il diverso momento in cui le stesse devono essere acquisite – e con quale modalità vada attestata da parte dei professionisti incaricati “la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Ai fini del Sismabonus, prima dell’inizio dei lavori è necessario infatti acquisire l’asseverazione relativa alla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione. L’asseverazione del progettista (nonché il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico) deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al permesso di costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. A fine opera il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza, attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico.
Ai fini del “Super Sismabonus” è stabilito, analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente congruità delle spese”. Tale asseverazione, inoltre, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Per evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020, spiega il CSLP, è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super Sismabonus”: il modello relativo all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del “Super sismabonus”, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.
Il CSLP segnala che ai fini del “Super Sismabonus” è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 – SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio indicata nel progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di “Sismabonus”, che di “Super Sismabonus”.
Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale prima dell’inizio dei lavori, mentre l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine degli interventi, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.
Date le incertezze legate alle asseverazioni: “la commissione proporrà agli organi competenti la modifica degli allegati predetti, al fine di renderli più rispondenti alle casistiche che possono presentarsi nei due diversi casi di accesso al Sismabonus o al Super Sismabonus”.