27 Gennaio 2023

Sisma 2016: ecco il Testo Unico della ricostruzione privata

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio scorso l’ordinanza n. 130 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 del Centro Italia, contenente l’approvazione del Testo unico della ricostruzione privata.

Il nuovo Testo è in vigore il primo gennaio 2023, insieme alla piattaforma telematica Gedisi per la gestione delle pratiche di ricostruzione, e si applica a tutte le richieste di contributo presentate dopo quella data, e su richiesta dei titolari, a quelle già presentate, ma non ancora giunte al decreto di concessione.

Il Testo Unico non solo costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, ma introduce alcune novità importanti che consentono ai professionisti impegnati nella ricostruzione una gestione più semplice delle pratiche di ricostruzione privata, e ai cittadini di essere informati in modo più puntuale e trasparente sullo stato della propria richiesta di contributo.

Nei primi articoli vengono enucleati i “principi” e gli scopi della ricostruzione, rivelando una visione strettamente integrata con lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica: “la ricostruzione persegue le finalità sociali della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dello sviluppo economico sostenibile, dell’economia circolare, della connessione digitale, dell’attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. La ricostruzione persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità”.

Un passaggio molto innovativo e assai rilevante è contenuto all’articolo 2, con il quale si anticipa il principio giuridico fondamentale che dà attuazione a questa nuova visione della ricostruzione, quello della conformità degli interventi all’edificio preesistente legittimo e alle norme edilizie vigenti, che supera il vincolo della “doppia conformità”, producendo una forte semplificazione della fase istruttoria delle domande di contributo e degli adempimenti necessari a cominciare dal fatto che gli interventi conformi non necessitano di autorizzazioni particolari.

La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell’edificio preesistente e la conformità dell’intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico. Si pone – si legge spiegato nella relazione illustrativa – con nettezza il principio di “conformità” dell’intervento all’edificio preesistente (ove non abusivo) e non già alle norme e alle varianti dei piani urbanistici, trattandosi non di costruzione ma di “ricostruzione”.

Si stabilisce, inoltre, che questi interventi, compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A (centri storici) del Dm 1444 del 1968, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale. Anche questa – viene spiegato nella relazione illustrativa al Testo – costituisce una notevole innovazione rispetto alla regola (frenante) del passato secondo cui era vietato l’intervento edilizio prima dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (sono pochi quelli approvati in corso di definizione a sei anni dal sisma), piani attuativi che ora divengono “facoltativi” e utili solo nel caso di delocalizzazioni o impegno di nuovo suolo.

In merito all’identificazione dei possibili soggetti beneficiari, una importante innovazione è quella concernente la previsione della possibilità di essere titolari del contributo per la ricostruzione da parte dei comuni e degli enti pubblici che abbiano la proprietà o il diritto reale di godimento, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Le finalità dell’innovazione sono evidenti e rilevanti poiché, in questo modo, si consente ai comuni e agli enti pubblici, nelle forme già previste dalla legge, di subentrare ai proprietari inerti o irreperibili al fine di “completare la ricostruzione” eliminando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica ed evitando il degrado del contesto sociale in cui essi sono ubicati, che costituiscono gli scopi pubblici primari della ricostruzione.

Un’altra novità introdotta riguarda la previsione che il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell’abitazione o dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Altra importante novità riguarda l’ammissibilità a contributo della pertinenza inagibile di edificio agibile, seppur nei limiti massimi sopra indicati.

Occorre poi menzionare gli interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici e alla misura del contributo spettante per gli edifici che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono od ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità. Al riguardo viene previsto che tali edifici devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all’USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica, inoltre, alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa intesa con il proprietario, che può essere definita anche ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990. L’innovazione è di notevole rilievo poiché si è constatato dalla prassi che i proprietari sono poco propensi a realizzare gli interventi di mera demolizione dei propri edifici danneggiati in tutti i casi in cui l’intervento di demolizione non risulta contestuale a quello di ricostruzione.

 

Testo Unico della ricostruzione privata

Relazione illustrativa

 

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