20 Luglio 2026

Sicurezza nei cantieri: con il DM 78/2026 cambia l’elenco delle violazioni che fanno perdere gli incentivi

Con il Decreto Ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, il Ministero del Lavoro ha definito l’elenco delle violazioni in materia di lavoro, tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Il decreto attua quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. n. 19/2024.

Il periodo massimo di esclusione, pari a 24 mesi, è previsto nei casi di:

  • rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
  • omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (art. 589, comma 2, c.p.);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

L’esclusione è ridotta a 18 mesi nei casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica (art. 590, comma 3, c.p.).

Per il comparto delle costruzioni assumono particolare rilievo le violazioni del D.Lgs. 81/2008 sanzionate dagli articoli richiamati nell’Allegato A del decreto. Rientrano in questa categoria, tra le altre, violazioni riguardanti obblighi del datore di lavoro, protezioni contro le cadute, attrezzature di lavoro, ponteggi, cantieri temporanei o mobili, impianti elettrici e altre disposizioni in materia di salute e sicurezza. In questi casi l’esclusione dai benefici è pari a 12 mesi. Sono inoltre comprese alcune violazioni previste dal DPR 320/1956 per i lavori in sotterraneo.

Il decreto inserisce tra le cause ostative anche le violazioni dell’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, relative allo svolgimento di attività nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. In tali casi la perdita dei benefici ha durata di 6 mesi.

L’Allegato A comprende inoltre:

  • impiego di lavoratori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (8 mesi);
  • lavoro irregolare (6 mesi);
  • violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi (3 mesi);
  • ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza, con esclusione dai benefici per 3 mesi.

Il DM precisa che le cause ostative operano esclusivamente quando la violazione è stata accertata con provvedimento definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione definitiva. Non trovano invece applicazione nei casi di estinzione del procedimento mediante prescrizione obbligatoria o oblazione, nei casi previsti dalla legge.

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