15 Dicembre 2015

Sconto Irpef del 20% per chi acquista casa per affittarla

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 382 del 3 dicembre us.) il Decreto Ministeriale DM 8 settembre 2015 che prevede la deduzione Irpef del 20% per l’acquisto di appartamenti destinati alla locazione. Il Dm, in attuazione delle misure previste dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014), riconosce a coloro che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari di nuova costruzione invendute (interamente o parzialmente costruite alla data del 12 novembre 2014), o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300 mila euro. Il beneficio fiscale, che non può quindi superare i 60 mila euro, è ripartito in otto quote annuali di pari importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.

La deduzione interessa anche le spese sostenute dal contribuente per contratti d’appalto stipulati per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori. Tali unità immobiliari dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2017, con rilascio del titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014).

Possono essere inoltre detratti, sempre nella misura del 20%, anche gli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto delle stesse unità immobiliari. Tra i requisiti per poter usufruire della detrazione, è necessario che l’unità immobiliare comperata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo.

L’immobile, inoltre, dovrà essere a destinazione residenziale, e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi storici) e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

DECRETO 9 settembre 2015 – Gazzetta Ufficiale

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