29 Settembre 2011
Scia, dalla Manovra al cantiere
La Manovra economica (dl 138/2011, convertito in legge 148/2011), tra le varie misure, interviene precisando anche alcuni aspetti in merito alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). All’orizzonte, inoltre, si profilano ulteriori chiarimenti a riguardo: le Regioni, infatti, dovranno presto incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate (in attuazione al nuovo “Piano Casa”), andando così a modificare la situazione dei permessi edilizi.
Allo stato attuale la scala degli interventi consta di cinque livelli: interventi liberi (manutenzione ordinaria), interventi soggetti a comunicazione (manutenzione straordinaria), interventi soggetti a Scia (ristrutturazioni leggere), interventi soggetti a Dia, Denuncia di inizio attività, (ristrutturazione edilizia pesante), interventi soggetti a permesso di costruire (nuova edificazione).
Si ricorda che rispetto alla Dia, che consente l’inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla consegna della denuncia, con la Scia l’avvio dell’attività diventa possibile nel giorno stesso dell’inoltro della segnalazione. Con la Scia occorre presentare una semplice segnalazione, accompagnata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati (o dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese), nonché elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche.
Il Comune ha tempo 60 giorni, dal momento in cui riceve la segnalazione, per accertare l’eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l’inizio dell’attività e per disporre il divieto di prosecuzione dei lavori; l’interessato a sua volta, in un termine non inferiore a 30 giorni, può provvedere ad adeguarsi alla normativa vigente. Trascorsi i 60 giorni, il Comune potrà intervenire qualora siano presenti pericoli di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.