06 Novembre 2014
Sblocca Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Torna il regolamento unico
Nel dettaglio con l’articolo 17-bis inserito nel corso dell’esame alla Camera, viene prevista la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. Il regolamento-tipo dovrà altresì indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico.
Ulteriori modifiche riguardano l’articolo 17 che apporta numerose correzioni al T.U. dell’edilizia (D.P.R. 380/2001): una prima modifica (lettera a, n. 1, del comma 1) ridefinisce la manutenzione straordinaria e comporta che per tali interventi non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici, anziché i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari come prevedeva il testo previgente. Viene altresì precisato, sempre nell’ambito della definizione in questione, che sono ricompresi tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Il Dl interviene inoltre sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale (lettera c numero 1, lett. a). Per realizzare l’intervento semplicemente con la comunicazione di inizio lavori (CIL), la sola condizione necessaria è che l’intervento non deve riguardare le parti strutturali dell’edificio.
Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici. Si fa notare che, prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli accorpamenti e i frazionamenti di unità immobiliari era richiesto il permesso di costruire. Ora sarà sufficiente una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL).