12 Febbraio 2020
Ritenute appalti oltre 200mila euro: arriva la circolare con i primi chiarimenti
Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019). La circolare n. 1/E fornisce indicazioni su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione.
Il Decreto fiscale 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come si ricorderà ha introdotto all’art.4una nuova normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell’ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni. In particolare, la normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.
Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Nell’ambito di applicazione della norma – si legge nel documento – rientrano i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione coloro che non sono residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o esercitano imprese agricole o arti o professioni. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020), la sussistenza di determinati requisiti:
– essere in attività da almeno tre anni;
– essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
– aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
– non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
Nonostante la circolare esplicativa delle Entrate, permane il pericolo concreto che la nuova disciplina possa bloccare l’attività di interi settori, in particolare in edilizia, essendo concesso ai committenti, quale unico strumento per non essere sanzionati per violazioni fiscali altrui, il blocco dei pagamenti dei corrispettivi. Al fine di ovviare tale situazione, R.ETE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Abi, Ance, Assonime, Confindustria hanno inviato congiuntamente al Ministro dell’Economia Gualtieri una richiesta di soppressione delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti o, in subordine, di differimento dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020, applicandole ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.