29 Luglio 2010

Ritenuta d’acconto del 10%: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il calcolo della ritenuta d’acconto del 10%, introdotta con l’art. 25 della manovra, sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico – per usufruire delle detrazioni rispettivamente del 36% e del 55% – va effettuato al netto dell’IVA (aliquota al 20%). Lo chiarisce la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, con la quale l’Agenzia dell’Entrate ha precisato le modalità per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d’acconto prevista dal dl 78 del 31 maggio 2010.

Per non alterare le caratteristiche di neutralità dell’imposta, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA. Inoltre, considerato che l’imposta è applicata con aliquote differenziate, a seconda dell`intervento realizzato (del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi) e che gli istituti bancari non sono a conoscenza dell’esatto ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, “per esigenze di semplificazione ed economicità”, si assume l’aliquota più elevata del 20%.

Diverso è il caso per i soggetti che applicano già la ritenuta d’acconto sulle somme erogate. E’ quello che avviene, ad esempio, per i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi. Il documento sottolinea che, per evitare che l’impresa subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%.

Vista la complessità degli adempimenti e le condizioni di incertezza relativi alla norma, laddove si riscontrino violazioni, non saranno operate sanzioni in sede di prima applicazione.

 

Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito – articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

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