13 Settembre 2021
Ristrutturazione immobili sotto tutela paesaggistica: la nota Anci
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha diffuso in una nota precisazioni applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito denominato CSLP) su interventi di ristrutturazione edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’obiettivo è di fornire ai Comuni adeguato supporto informativo circa gli ultimi orientamenti interpretativi in materia urbanistica ed edilizia.
Lo scorso 11 agosto il CSLP ha risposto alla richiesta di chiarimento di alcuni Comuni, relativamente alla corretta applicazione della modifica normativa apportata dal dl 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020, all’art 3 comma 1) lett. d) del D.P.R. 380/2001 riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali d.lgs 42/2004, sebbene privi di valore storico, artistico o architettonico intrinseco.
Tale chiarimento riguardava la possibilità o meno per gli immobili vincolati, di applicare la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, consentendo in alcuni casi l’applicazione della disciplina della SCIA o della SCIA alternativa al permesso di costruire.
In merito, il CSLP chiarisce che l’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, per come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…)”, ricordando tuttavia la surrichiamata esclusione di tale disposizione per gli immobili vincolati.
Nella precisazione, il CSLP, sottolinea tuttavia, in relazione a tali specifici limiti posti per gli immobili sottoposti a tutela, in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, la distinzione tra la disciplina dei beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice e, dall’altro, quella dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.
Secondo il CSLP, nel primo caso (ovvero parte II del Codice) non è possibile effettuare un’attività di “demolizione e ricostruzione” di beni immobili tutelati rientrante nella definizione di ristrutturazione, in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato dalla Sopraintendenza competente per territorio.
Nel secondo caso invece, quello dei beni paesaggistici, il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, il Consiglio, afferma che sarebbe consentito applicare anche in questi ambiti la nuova definizione di ristrutturazione edilizia anche attraverso attività di demolizione e ricostruzione comprendente dunque modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.
Al fine di assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia, resta, secondo il CSLP e l’ANCI, un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs 42/2004.