14 Gennaio 2026

Rischio amianto: recepite le norme UE

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213 che recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, introduce modifiche rilevanti al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), rafforzando le misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori esposti all’amianto, materiale ancora presente in diversi settori produttivi.

Il decreto amplia il campo di applicazione delle disposizioni, estendendole a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali.

Tra le novità principali, viene previsto l’obbligo per il datore di lavoro, prima di iniziare i lavori di demolizione di manutenzione o di ristrutturazione, di verificare preventivamente la presenza di amianto negli edifici (in particolare per quelli realizzati prima del 1992), anche avvalendosi di tecnici qualificati per l’analisi dei materiali.

Per tutte le attività che possano comportare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di intervento.

Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro deve presentare una notifica agli organi di vigilanza che risulta più dettagliata rispetto al passato e include informazioni su lavorazioni, quantitativi di amianto, registri di esposizione, misure di protezione adottate, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Tutta la documentazione dovrà essere conservata fino a 40 anni.

Un punto centrale riguarda il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) che è ridotto da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore.

Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase; a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che forniscano risultati equivalenti o più accurati in grado di rilevare anche fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Per tutelare la salute dei lavoratori, l’esposizione dovrà essere ridotta al “più basso valore tecnicamente possibile” e, nel caso in cui l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), con pause di riposo adeguate. I processi lavorativi dovranno essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, per impedirne la dispersione nell’aria adottando misure quali:

– l’eliminazione della polvere di amianto;

– l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

– l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti.

Il decreto rafforza poi la sorveglianza sanitaria, prevedendo controlli periodici e il monitoraggio dei lavoratori anche nella fase post-esposizione.

Infine, il decreto introduce un nuovo allegato, l’XLIII-ter, che contiene l’elenco aggiornato delle patologie correlate all’amianto da segnalare e riconoscere ai fini delle tutele assicurative e previdenziali.

Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali

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