17 Dicembre 2010
Rifiuti nei cantieri: aggravi per le imprese edili
Obbligo di registro di scarico e carico nei cantieri in caso di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi. E’ quanto stabilito dal Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso, e che entrerà in vigore il 25 dicembre 2010. Il Decreto apporta rilevanti modifiche al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
Tra le novità introdotte, in particolare, si stabilisce che coloro che intendono trasportare i rifiuti non pericolosi, senza aderire su base volontaria al sistema del SISTRI, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico per cantiere. Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal relativo scarico, su tale registro dovranno essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Tale adempimento burocratico, che risulta in netta controtendenza rispetto agli impegni di semplificazione assunti dal Governo, andrà a gravare su oltre 120.000 imprese, soprattutto del settore edile: un aggravio amministrativo non di poco conto visto che nella loro attività ordinaria non sono tenute alla compilazione di alcun registro. Aggravio ancora più pesante se si considera che il registro di carico e scarico, appositamente vidimato e registrato, va tenuto presso ogni cantiere edile. Proprio per questo ANAEPA-Confartigianato, di concerto con la Confederazione, sta predisponendo nell’ambito di un’azione nei confronti del Ministero dell’Ambiente, un emendamento finalizzato all’abolizione dell’obbligo in questione.