21 Marzo 2016

Riduzione contributiva edilizia: le indicazioni dall’INPS per il 2015

Con la circolare n. 52/2016 dell’INPS, sono state diffuse le modalità operative per beneficiare anche per il 2015 dello sconto contributivo – nella misura del 11,50% – riservato alle imprese del settore edile.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 e nel settore industria con i codici da 11301 a 11305.

Nella circolare si sottolinea, inoltre, che l’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978), destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Tra i requisiti per poter usufruire della riduzione, i datori di lavoro, oltre il possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.
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