03 Settembre 2012

Riduzione contributiva edile per l’anno 2012

Confermato lo sgravio all’11,5% per le imprese edili anche per quest’anno. Lo ha chiarito l’INPS nel messaggio n. 14113 del 31 agosto scorso.

Come è noto, ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve confermare o rideterminare con apposito decreto la riduzione contributiva, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341; qualora entro il 31 luglio non sia stato emanato il decreto, le imprese edili potranno applicare lo sconto fissato per l’anno precedente.

Poiché quest’anno, si legge nella nota dell’INPS, il termine è trascorso senza che il Dm fosse adottato, le aziende possono comunque utilizzare lo sgravio nella misura prevista per l’anno trascorso, pari all’11,50 per cento (salvo eventuale conguaglio con decreto entro il 15 dicembre 2012).

E’ bene ricordare che il beneficio si applica alle contribuzioni assistenziali e previdenziali che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; inoltre, sono coinvolti solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 e, per poter fruirne, è necessario inoltrare – a partire dal 31 agosto – apposita istanza esclusivamente per via telematica, avvalendosi del nuovo modulo “Riduzione Edilizia”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende” del sito internet dell’Inps.

INPS

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