02 Novembre 2022
Riduzione contributiva dell’11,50% per il 2022: le indicazioni INPS
Con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’INPS fornisce indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2022, oltre a informazioni in merito alla misura del beneficio e alle modalità di accesso, all’invio e alla gestione delle istanze. Tale riduzione, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50% con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’INPS ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
• il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• il rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile;
• assenza per i datori di lavoro di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Nella circolare si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.